Esenzione della tassa automobilistica per i veicoli delle ODV e delle ODV di Protezione Civile utilizzati ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile.
La Regione Siciliana con D.D.G. n.1075 del 22/11/2023 ha previsto l’esenzione della tassa automobilistica per i veicoli intestati alle ODV e alle ODV di Protezione Civile che non svolgono attività commerciale e che utilizzano i veicoli esclusivamente per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile.
Si potrà richiedere l’esenzione per gli anni 2023, 2024 e 2025.
Le ODV che hanno provveduto al pagamento del bollo auto per gli anni 2023, 2024 e 2025 possono comunque presentare l’istanza di esenzione in oggetto e chiedere contestuale rimborso, allegando le ricevute di pagamento e le modalità di accredito delle somme versate.
Requisiti necessari:
1) essere ODV iscritta per nuova iscrizione o trasmigrazione al RUNTS;
2) possedere veicoli che risultino intestati all’associazione presso il Pubblico Registro Automobilistico
3) che l’associazione svolge con modalità non commerciali le attività di assistenza sociale,
sanitaria, soccorso, protezione civile;
4) che i veicoli sono utilizzati esclusivamente per le finalità di assistenza sociale, sanitaria,
soccorso, protezione civile.
Per poter essere ammessi all’esenzione, i soggetti presentano l’istanza, secondo le modalità indicate, nelle seguenti date:
– in sede di prima applicazione dal 15 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024;
– per gli anni successivi, dal 1° giugno al 30 giugno.
L’ODV dovrà trasmettere l’istanza “allego A” al Decreto unitamente ad una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell’associazione, pena lo scarto della stessa, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata dedicata all’esenzione bollo che sarà indicato sul sito istituzionale del Dipartimento Finanze e Credito.
I soggetti interessati possono trasmettere l’istanza anche attraverso una PEC non necessariamente a loro intestata. L’istanza si considera presa in carico esclusivamente dal momento della ricevuta di consegna della PEC. Non saranno prese in considerazione le istanze compilate con procedure diverse da quelle indicate.
Il riconoscimento dell’esenzione sarà effettuato fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, viene pubblicato, con effetto di notifica, sul sito internet istituzionale del Dipartimento Finanze e Credito il riconoscimento ovvero il diniego dell’esenzione.