Luca Gori, protagonista del secondo question-time organizzato da CSVnet (l’associazione nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato italiani). Il format video con interventi di esperti sulle domande più stringenti sulla normativa che interessa il terzo settore.

In questo nuovo video il docente di diritto costituzionale e diritto del terzo settore alla Scuola Superiore San’Anna di Pisa, si esprime sulle proroghe e le indicazioni sugli organi sociali per gli enti non profit presenti nella legge di conversione del decreto “Cura Italia”, il Dpcm che contiene le misure di sostegno per contrastare la crisi economica conseguente alle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

CSVnet, sul proprio sito, in un articolo firmato da Lara Esposito, riassume le risposte dell’esperto. Eccone il testo.

Adeguamento degli statuti: quali sono le nuove indicazioni nel Decreto Cura Italia?
Il decreto legge “Cura Italia” consente a Odv, Aps ed Onlus di adeguare i propri statuti entro il 31 ottobre 2020 ricorrendo alla cosiddetta modalità semplificata. Attualmente la scadenza era fissata al 30 giugno 2020. La modalità semplificata consente ad Odv, Aps e Onlus di approvare le modifiche obbligatorie in forza dell’entrata in vigore del Codice del terzo settore nelle forme e con le maggioranze previste dall’assemblea ordinaria, senza dover ricorrere quindi all’assemblea straordinaria. Si tratta di una proroga che è resa necessaria dall’impossibilità in questa fase di tenere le assemblee tanto ordinarie quanto straordinarie degli enti senza fine di lucro in particolare le Odv, Aps ed Onlus.

Qual è la nuova scadenza per l’approvazione del bilancio di esercizio per gli enti non profit?
Il “Cura Italia” consente di posticipare l’approvazione del bilancio, qualora questa approvazione sia prevista per legge o per statuto nel periodo che va dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020, fino al 31 ottobre 2020.

Quali sono gli enti interessati? Sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus. Per effetto della legge di conversione sono altresì interessati tutti gli enti senza fini di lucro, le associazioni (riconosciute e non riconosciute), le fondazioni, i comitati e più in generale il variegato mondo degli enti non commerciali. La finalità della norma è evidentemente quella di consentire una approvazione più consapevole da parte delle assemblee del documento più importante della vita sociale di un ente.

La nuova scadenza vale anche per il bilancio sociale?
La disposizione sul rinvio possibile dell’approvazione del bilancio di esercizio riguarda evidentemente l’eventuale approvazione del bilancio sociale. Nel caso in cui un ente sia tenuto per statuto ad approvare un bilancio sociale nel periodo intercorrente tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, anche l’approvazione del bilancio sociale può essere posticipata al 31 ottobre 2020. Anche in questo caso la disposizione mira a tutelare l’interesse di tutti gli associati o comunque di tutti coloro che hanno diritto a intervenire all’approvazione ad una partecipazione effettiva e consapevole.

Riunioni degli organi sociali per enti non profit: cosa fare?
Il decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020 non consente ancora che si possano tenere le riunioni degli organi sociali degli enti del terzo settore. Per questo il decreto legge “Cura Italia”, già in precedenza, aveva previsto all’art. 73 comma 4 che fino al termine del 31 luglio 2020 gli organi sociali potessero riunirsi in modalità telematica anche se lo statuto non lo avesse disposto a tal proposito. Erano interessati dalla disposizione sia le associazioni, sia le fondazioni, a prescindere dal fatto che si trattasse di un ente del terzo settore. In questi casi, quindi, anche nel silenzio dello statuto, gli organi dell’ente possono comunque riunirsi.

Quali sono i criteri che debbano essere applicati nel silenzio dello statuto?
La legge dice che debbono essere fissati in anticipo criteri di trasparenza e di tracciabilità. Ciò significa che il presidente dell’organo deve essere in grado di verificare la presenza e l’identità dei partecipanti, che tutti i partecipanti debbono poter partecipare in maniera simultanea, che debbano essere noti in anticipo gli oggetti della deliberazione, e quindi l’eventuale documentazione necessaria all’adozione delle delibere, e ogni altro accorgimento volto a consentire la partecipazione efficace e proficua di tutti i membri.

È da sottolineare l’aspetto di particolare delicatezza legato alla scelta della piattaforma o del sistema tramite il quale deve realizzarsi la riunione in video conferenza. Tutti questi criteri devono essere resi noti ai partecipanti in anticipo e quindi è necessario che chi ha la responsabilità della convocazione dell’organo metta a disposizione di tutti i partecipanti queste informazioni dettagliate, in modo da consentire una più efficace partecipazione di tutti i membri.

È evidente che si tratta di una possibilità molto interessante per consentire la prosecuzione della vita sociale degli enti anche nel periodo della pandemia ma, allo stesso tempo, nel silenzio degli statuti, è necessario tener conto dei criteri che la legge fissa ai fini della validità della costituzione degli organi e della votazione. Ovviamente, non cambia nulla per quanto riguarda il rispetto delle maggioranze previste dagli statuti, quindi ancorché l’organo si riunisca in forma telematica, dovranno essere rispettate integralmente le norme previste dallo statuto. Questo suggerisce – a giudizio di Gori – di considerare nella fase di adeguamento degli statuti la necessità di introdurre una disposizione che disciplini la possibilità di svolgere le sedute degli organi sociali in modalità telematica.

La pandemia ci ha dimostrato questo: in casi straordinari può essere necessario avere a disposizione avere all’interno del nostro statuto anche questa risorsa eccezionale per consentire che la vita dell’ente prosegua in maniera ordinata.

Fonte: csvnet.it, testo di Lara Esposito.