Si chiama “Decreto Rilancio” ed è stato varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 maggio. Ha efficacia immediata dopo la pubblicazione in Gazzetta (avvenuta il 19 maggio), ma sarà effettivamente legge solo dopo l’approvazione del Parlamento (che potrebbe anche modificarlo), entro 60 giorni.

Un decreto consistente, ricco di articoli e norme, alcune delle quali riguardano gli enti del terzo settore. Il CSV di Cosenza ha fatto un’importante sintesi che riportiamo di seguito.

Su ben 256 articoli di cui è composto il testo, si evidenziano:

  • art. 31 (credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito), comma 4: “il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale”;
  • art. 80 (modifiche all’articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore) con cui si estende la disciplina contenuta nell’art. 43 del Decreto Cura Italia in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari anche in favore di enti del terzo settore;
  • art. 106 (disposizioni in materia di terzo settore) con cui si estendono agli enti del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’articolo 1, del Decreto-Legge Liquidità, n. 23/2020;
  • art. 107 (incremento Fondo terzo settore) che prevede un incremento di 100 milioni di euro della prima sezione del Fondo terzo settore, ex articolo 72 del d.lgs. n.117 del 2017, al fine di sostenere interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del terzo settore, volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di Covid-19;
  • art. 128 bis (credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro) in cui viene riconosciuto anche agli enti del terzo settore il credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus negli ambienti di lavoro;
  • art. 130 ter (modifiche all’articolo 64 in materia di credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore) che estende il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro previsto dall’art. 64 del Decreto Cura Italia in favore degli enti del terzo settore;
  • art. 130 quater (credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro). “Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020”;
  • art. 167 (accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019) che anticipa al 2020 l’erogazione del contributo del cinque per mille relativo all’anno finanziario 2019. Conseguentemente l’Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020 e le amministrazioni competenti procedono alla erogazione del contributo entro il successivo 31 ottobre;
  • art. 236 (sostegno al terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno) prevede la concessione di un contributo in favore degli enti operanti nel terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno, allo scopo di fronteggiare gli effetti dell’emergenza Covid-19. Lo stanziamento complessivo per la misura, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, è pari ad euro 120 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa La norma individua quale soggetto attuatore della misura l’Agenzia per la Coesione territoriale. A tal fine, l’Agenzia per la Coesione territoriale provvederà ad indire uno o più avvisi pubblici finalizzati all’assegnazione di un contributo a fondo perduto agli enti del terzo settore operanti nelle aree di attività di interesse generale richiamate nel comma 3 dell’articolo in commento, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Fonte: http://csvcosenza.it/coronavirus-terzo-settore/6427-fase-2-riparte-anche-il-terzo-settore
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