Il corposo Decreto Rilancio contiene un serie di interventi che riguardano anche il terzo settore. In diverse news ne abbiamo già parlato. Adesso in particolare ci occupiamo degli aspetti fiscali.
Lo facciamo grazie ad un articolo pubblicato sul proprio sito da CSVnet e firmato da Francesca Colecchia.
«È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’attesissimo “decreto aprile”, divenuto maggio, diventato rilancio (Dl 34/2020). Al suo interno molteplici interventi di sostegno a famiglie, imprese ma anche enti del terzo settore. Ci soffermiamo qui solo sugli aspetti fiscali. Altre agevolazioni sono previste in termini di accesso a fondi, sostegno ai lavoratori, valorizzazione della coprogettazione fino ad arrivare all’alleggerimento delle spese per l’energia elettrica.
La prima agevolazione di rilievo è quella in materia di Irap (art. 24), imposta che scontano anche gli enti non commerciali privi di partita iva nel momento in cui presentano alcune tipologie di collaboratori retribuiti, non beneficiando di cuneo fiscale. Secondo il decreto Rilancio, non è dovuto il versamento del saldo Irap, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, né la prima rata dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Non si tratta di una sospensione dal versamento ma di un azzeramento dell’imposta da versare.
Vengono inoltre introdotte alcune agevolazioni in termini di credito di imposta relativamente a:
- canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda (art. 28). Il credito d’imposta – pari al 60% del canone versato per i mesi di marzo, aprile e maggio in relazione ad immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale a prescindere dalla categoria catastale – spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Se si tratta di soggetti che svolgono una attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa o in compensazione se il canone è stato già pagato;
- spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120). Agevolazione estesa alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore. Si tratta di un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19. Questo credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione;
- spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (es: termoscanner, barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione). Il credito di imposta (art.125) è concesso anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 60 % delle spese sostenute nel 2020 e fino ad un massimo di 000 euro di spesa. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno definiti da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Con il dl rilancio sono stati inoltre modificati l’art.61 del Cura Italia (art. 127) e l’art. 18 del decreto Liquidità (art. 126) relativi alla sospensione dei versamenti. La prima novità è che tutti i versamenti indicati nelle citate disposizioni sono rinviati al 16 settembre, rateizzabili fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre.
La seconda è che per le sole organizzazioni sportive (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche), la sospensione riguarda i versamenti che sono chiamate ad effettuare entro fine giugno. Per un approfondimento, si rinvia alla lettura di “Emergenza coronavirus e non profit: quando si versano tributi e contributi”.
Non sono invece state inserite proroghe per i versamenti Ires ed Irap relativi alle dichiarazioni in scadenza il prossimo mese di giugno. Ci si interroga in merito alla possibilità di ritenere tale scadenza prorogata in virtù della proroga concessa (ex art. 35 Dl “Cura Italia”) a tutti gli enti non commerciali nell’approvare il bilancio. L’articolo 17 del DPR 435/2001 prevede infatti che i contribuenti che “in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio”. L’associazione che approva pertanto il bilancio entro il 31 ottobre, potrebbe versare il saldo Ires e Irap entro il 30 novembre 2020».
Fonte: www.csvnet.it
Testo di Francesca Colecchia, Arsea srl – Cantiere terzo settore
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