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. IMPORTANTE!!! Prossimo adempimento INVIO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Scadenza 30/06/10. Pubblicato il Dpcm sul 5 per mille 2010 (aggiornamento 08/06/10)
A) ISTANT BOOK con tutte le istruzioni per i successivi adempimenti
Link sito Agenzia Entrate, per modello e complete istruzioni
Si riporta sintesi schema prossime scadenze 5 per mille 2010
Scadenze del 5 per mille 2010 per gli enti del volontariato
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SCADENZE PER GLI
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ENTI DI VOLONTARIATO
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Presentazione domanda d’iscrizione
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Entro 7 maggio 2010
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Pubblicazione elenco provvisorio
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14 maggio 2010 sito Agenzia Entrate www.agenziaentrate.it
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Richiesta correzione domande
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Entro il 20 maggio 2010 alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate
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Pubblicazione elenco aggiornato
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25 maggio 2010 sito Agenzia Entrate www.agenziaentrate.it
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Invio dichiarazione sostitutiva
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Entro 30 giugno 2010 alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate
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B) E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.131 dell'8 giugno 2010 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 "Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010. (10A07158) (GU n. 131 del 8-6-2010 ).
Il Decreto arriva dopo un mese dal termine fissato dall'Agenzia delle Entrate per l'iscrizione dei soggetti al beneficio e poco prima del termine, il 30 giugno 2010, per la conferma dell'iscrizione.
Nel documento sono esplicitate una serie di novità e sono ribaditi alcuni obblighi.
Termine per l'invio della dichiarazione sostitutiva
Per quanto riguarda gli enti di volontariato l'articolo 2, comma 6 e 7 afferma che:
6. "Entro il 30 giugno 2010, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 5 sottoscrivono e spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art.47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2".
7. "Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva e' conforme al facsimile Allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva e' condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui al comma 1".
L'Agenzia delle entrate procederà entro il 31 dicembre 2010 ai controlli, anche a campione, per verificare le dichiarazioni sostitutive. I soggetti che non risulteranno in possesso dei requisiti previsti dalla norma saranno esclusi dal riparto delle somme del cinque per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale della competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.
Entro il 31 marzo 2011 l'Agenzia delle entrate pubblicherà l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio del cinque per mille, nonche' quello dei soggetti esclusi dal riparto.
Presenza dei beneficiari in più elenchi
L'articolo 7 del Decreto ci propone una novità, la presenza di medesimi nominativi in più elenchi. E' infatti consentita la presenza di un soggetto in più di uno degli elenchi previsti purchè tale presenza sia legittimata dal possesso dei requisiti.
Se l'ente risulterà escluso da uno degli elenchi perderà il diritto al riparto della somma solo per quell'elenco da cui è stato cancellato. Questo dispositivo si applica anche per gli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009.
Corresponsione del 5 per mille
E' interessante leggere l'articolo 11 per capire l'iter tortuoso per stabilire il pagamento del beneficio.
"1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d'imposta 2009, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche per il periodo d'imposta 2009, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.
2. Le somme da stanziare, in base alla legislazone vigente, per la corresponsione del cinque per mille relativo al periodo di imposta 2009 saranno iscritte in bilancio sull'apposito Fondo nell'ambito del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, tra gli stati di previsione delle amministrazioni di cui al successivo comma 4, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.
4. La corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti, stabilite ai sensi del comma 1, dell'art. 1, sara' effettuata, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate:
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera a);
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera b);
dal Ministero della salute per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera c);
dal Ministero dell'interno per gli enti indicati all'art. 1, comma 1, lettera d); dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera e);
5. L'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l'attivita' o non svolgere piu' l'attivita' che da' diritto al beneficio.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009.
7. Per ragioni di economicita' amministrativa, non verranno erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell'art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Obbligo di rendicontazione
L'articolo 12 "Obbligo di rendicontazione" stabilisce una serie di vincoli a cui gli enti beneficiari del 5 per mille dovranno attenersi.
Si ribadisce l'obbligo per gli enti di volontariato di rendicontazione entro un anno dalla ricezione degli importi 5 per mille "in un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite, utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti".
Anche le associazioni sportive dilettantistiche dovranno effettuare la rendicontazione "secondo i criteri fissati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100".
I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.
Gli enti che avranno percepito contributi di importo inferiore a 20mila euro non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi e conservare per 10 anni.
Le amministrazioni competenti possono operare controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.
Il decreto stabilisce, inoltre, che le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per le campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale.
Recupero degli importi corrisposti
L'articolo 13 prescrive, inoltre, le modalità e i termini per il ritiro delle somme corrisposte.
1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:
a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
b) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;
c) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 20.000 euro non inviino il rendiconto e la relazione;
d) qualora, a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;
e) qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che da' diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime;
f) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.
Il Ministero o l'amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e, nel caso di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali trasmetterà gli atti all'Autorità giudiziaria.
Il ritiro del contributo percepito comporta l'obbligo, a carico del beneficiario, di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale.
Decreto in formato pdf
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