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| Comunicazione Agenzia Entrate - Modello EAS per nuove Odv o per comunicare variazioni sensibili |
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Con l' art. 30 del d. l. n. 185 del 2008, convertito in L. 02/09, è stato emanato il provvedimento con cui si è introdotto l'obbligo per alcuni soggetti beneficianti del regime fiscale previsto per gli enti non commerciali, per cui interessato è anche il mondo del volontariato, di comunicare, tramite il Modello EAS, dati rilevanti ai fini fiscali nonchè alcune successive eventuali modifiche sensibili, rispetto ai primi riferimenti trasmessi.
Le associazioni di nuova costituzione Gli enti associativi che si sono costituiti dopo il 16 ottobre o che si costituiranno dopo il 15 dicembre 2009 avranno sessanta giorni dalla data di costituzione per presentare il modello.
Variazioni dei dati successivamente all’invio del modello EAS In caso di modifiche dei dati, gli enti associativi obbligati a tale comunicazione, dovranno presentare nuovamente il modello con le variazioni intervenute, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi. Nelle Istruzioni allegate al Modello, l’Agenzia rileva che in sede di rinvio successivo del modello, è necessario comunque compilare la dichiarazione in ogni sua parte. Non devono essere comunicate le variazioni relative ai seguenti dati:
Si ricorda che i soggetti esclusi da tale comunicazione sono le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 che svolgono solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività commerciali e produttive, realizzano solo quelle marginali individuate dal DecretoMinistro delle Finanze del 25 maggio 1995, e cioè:
Per esclusione sono obbligate ad inviare la comunicazione le associazioni di volontariato non iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 e quelle non Onlus di opzione, cioè quelle che non hanno ottenuto la qualifica di Onlus attraverso l'iter di cui al DM 266/03 e la presentazione dell'istanza alla Direzione Regionale delle Entrate. Per la documentazione completa si può fare riferimento al sito dell'Agenzia delle entrate (format del modello, circolare 45 e successive, che riporta alcuni chiarimenti rispetto le prime istruzioni fornite) di cui si riporta di seguito l'indirizzo (clicca qui)
Cosa succede se non si invia la comunicazione entro i termini sopra indicati I nuovi enti associativi o quelli per cui sono intervenute variazioni sensibili di nuova comunicazione, che non invieranno il Modello EAS non potranno godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. Le conseguenze sono particolarmente gravi; infatti, svolgendo le attività sopra richiamate (incasso quote sociali e vendita di beni e servizi ai soci), tutta l’attività dell’ente avrà natura commerciale. L’ente, pertanto, diventerà “ente commerciale” a tutti gli effetti, attirando nella commercialità (pagamento di imposte e adempimenti contabili connessi). ****************************************** Per le associazioni di volontariato obbligate a tale comunicazione delle Province di competenza del CeSVoP (AG, CL, PA, TP), che volessero ulteriori informazioni e chiarimenti possono rivolgersi alla segreteria del CeSVoP (091.331970 - segreteria@cesvop.org). |







Comunicazione dati rilevanti ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrata per Organizzazioni di volontariato (Odv) neo costituite o per comunicare variazioni sensibili di Odv che hanno già presentato il modello